CODICE DEONTOLOGICO
Considerata la rilevanza dell’attività di
investigatore privato, nel cui ambito vanno
annoverate altresì le figure dell’informatore
commerciale e dell’operatore di sicurezza ed al
cui esercizio accedono le persone munite di
specifici requisiti espressamente previsti dalla
legge, previa apposita autorizzazione di polizia.
Considerata, inoltre, la delicatezza delle singole
operazioni effettuate nello svolgimento della
attività investigativa, le quali spesso comportano
l’ingerenza, con le informazioni assunte, nella
sfera privata del destinatario della medesima, con
evidenti ripercussioni di carattere giuridico ed
etico. Vista, peraltro, la nuova normativa assunta
dal Legislatore Italiano, il quale, in
applicazione di una direttiva comunitaria, ha
regolamentato e tutelato la riservatezza (c.d.
privacy) delle persone fisiche e giuridiche,
introducendo notevoli limiti all’utilizzo dei dati
personali. Ritenuta, conseguentemente, la
necessità di stabilire regole omogenee per la
categoria professionale degli investigatori
privati ad integrazione delle norme previste sia
dal T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/1931 ed al
relativo Regolamento di Esecuzione, sia dalla L.
675/1996. Viste le disposizioni previste dagli
artt. 134 - 137 del R.D. n. 773/1931, dagli artt.
257 e ss. del Regolamento di Esecuzione del Testo
Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, del D.L.vo
n. 271 del 28 luglio 1989 e degli artt. 38 e 222
delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e
Transitorie del Codice di Procedura Penale nonché
quelle stabilite dalla Legge 31 dicembre 1996 n.
675 e dai successivi provvedimenti del Garante -
tra cui quello assunto in data 27 novembre 1997 b,
2/1997 "Autorizzazione al trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale de
29 novembre 1997 n. 279 e provvedimento n. 6 del
29.12.1997. La Federpol - Federazione Italiana
degli Istituti Privati per le Investigazioni, per
le Informazioni Commerciali e per la Sicurezza -,
associazione professionale a carattere nazionale
rappresentativa degli interessi dei titolari di
autorizzazioni governative, ai sensi degli artt.
134 e ss. del Testo Unico di Leggi di Pubblica
Sicurezza e 38 e 222 delle Norme di Attuazione, di
Coordinamento e Transitorie del Codice di
Procedura Penale adotta il seguente Codice
deontologico. L’attività professionale di
Investigatore privato, nella sua più ampia
accezione, è improntata alla scrupolosa osservanza
delle regole fondamentali di integrità morale,
responsabilità professionale e riservatezza oltre
il normale rispetto di tutte le leggi vigenti.
Capo 1
Principi generali
Titolo I
Affidamento ed integrità morale
Art. 1 L’investigatore privato, nell’esercizio
dell’attività professionale, deve osservare
scrupolosamente le normali regole di correttezza,
dignità, sensibilità e alta professionalità, anche
fuori dall’ambito lavorativo deve mantenere
irreprensibile condotta, posto che nell’esplicare
il delicato compito affidatogli dal cliente,
l’investigatore non compie solo atti di interesse
privato ma anche una precipua funzione sociale di
pubblica utilità, affiancandosi, nei casi previsti
dalla Legge, alle Forze dell’Ordine.
Art. 2 Assume particolare rilievo il comportamento che
l’investigatore deve tenere nei confronti del
Cliente: costituisce suo primo dovere quello di
informare quest'ultimo su tutte le norme che
regolano l’attività investigativa e sulle
conseguenze giuridiche derivanti dall’azione
svolta dall’operatore, con particolare riferimento
alle disposizioni stabilite dalla Legge n.
675/1996.
Art. 3 L’atteggiamento che
l’investigatore privato deve tenere nei confronti
dei terzi, siano essi privati cittadini o
pubbliche autorità, va improntato a criteri di
massima disponibilità e di generale rispetto,
sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Nei confronti degli organi a cui l’investigatore è
sottoposto al controllo deve prestare la massima
collaborazione sia nel fornire tutti necessari
chiarimenti sullo svolgimento dell’attività
investigativa, che nel prestare la propria opera
nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di
ausilio per i fini di giustizia.
Art. 4 Il
titolare della licenza nonché i suoi
collaboratori, previamente segnalati alla
Prefettura di competenza, devono sempre assolvere
i propri doveri professionali con il massimo
scrupolo ed impegno evitando sempre ed in ogni
caso di commettere atti limitativi della libertà
individuale. In particolare, gli stessi,
nell’essere tenuti alla massima riservatezza sulle
informazioni acquisite nell’esercizio della
attività investigativa, devono provvedere
all’osservanza scrupolosa delle disposizioni
previste dalla L. 675/1996 concernente la tutela
della privacy.
Art. 5 Nel rispetto delle
norme di legge e della deontologia professionale,
l’investigatore privato deve rappresentare e/o
difendere il suo cliente in maniera tale che il
suo interesse prevalga sul proprio e su quello di
un collega o di terzi in generale; se egli non
ritiene di essere in grado di assolvere
all’incarico assunto, deve rinunciare
espressamente all’incarico.
Titolo II
Segreto Professionale
Art. 6 Dovere fondamentale dell’investigatore,
soprattutto in riferimento al rispetto della
normativa sulla privacy richiamata all’art. 4, è
quello di informare il Cliente sulla segretezza
delle informazioni acquisite nei confronti del
destinatario dell’investigazione, nei casi in cui
è esentato dall’informare quest'ultimo di essere
in possesso dei suoi dati personali; nonché di
rendere edotto il committente quando lo stesso è
esonerato dal richiedere il consenso
dell’interessato per il trattamento dei dati
acquisiti.
Art. 7 Indipendentemente dalla
corretta e scrupolosa osservanza delle
disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996, i
rapporti che deve tenere l’investigatore privato
con la stampa, televisiva o giornalistica, devono
essere improntati al rispetto ed alla tutela della
riservatezza delle notizie acquisite per il
tramite del proprio ufficio. In particolare, nei
casi rari in cui non è tenuto ad osservare il
dovere di segretezza e riservatezza,
l’investigatore privato deve, comunque, valutare
molto attentamente le conseguenze che possono
derivare dalla notizie fornite ai mezzi di
comunicazione, mediante il rilascio di
dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive
della dignità professionale di un altro collega o
dell’intera categoria.
Art. 8 Ogni forma di
pubblicità commerciale è libera, l’investigatore
privato può intraprendere ogni iniziativa che
ritenga più opportuna per pubblicizzare la propria
attività; non sono ammesse né forme di pubblicità
fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni
professionali non rientranti nell’ambito del
titolo di polizia rilasciato all’investigatore
privato, né forme di pubblicità cd. ingannevole,
tali da indurre la Clientela a ritenere possibili
prestazioni che non possono essere espletate
legittimamente dall’intestatario del titolo di
polizia. Ogni abuso sarà perseguito in sede civile
e penale ed attraverso l’azione disciplinare così
come prevista dal presente codice negli articoli
che seguono.
Titolo III
Conferimento ed estinzione del mandato
Art. 9 Il titolare dell’autorizzazione di
polizia non può delegare ad altri la direzione
dell’attività investigativa; nel caso in cui si
avvalga dell’opera di collaboratori deve impartire
puntuali direttive ed indicazioni operative al
fine del corretto svolgimento delle investigazioni
e gli operatori non potranno, per nessun motivo,
assumere decisioni o intraprendere iniziative
senza l’assenso dell’investigatore privato.
Art. 10 L’investigatore privato può usufruire
dell’operato di un collega per lo svolgimento di
incarichi particolarmente complessi e previa
comunicazione al Committente che deve esprimere il
proprio consenso, anche in ordine al compenso per
la prestazione effettuata dal collega
collaboratore.
Art. 11 L’investigatore,
prima di accettare un incarico professionale, deve
valutare attentamente se sussistano casi di
incompatibilità rispetto ad altri servizi
precedentemente assunti; in particolare deve
verificare la sussistenza o meno di conflitti di
interessi tra i vari Committenti e se, del caso,
rinunciare ad uno degli incarichi conferitigli.
Art. 12 Data la natura di attività di libero
professionista, l’investigatore privato deve
mantenere una posizione di imparzialità ed
indipendenza anche quando aderisce ad
organizzazioni societarie od associative aventi
natura politica e/o partitica; non può, pertanto,
mai farsi condizionare nello svolgimento della sua
attività e tanto meno alterare il risultato della
prestazione al fine di favorire l’organismo al
quale appartiene.
Art. 13 L’investigatore
privato, che è tenuto ad ottenere un esplicito
mandato dal Committente che tenga soprattutto
conto delle disposizioni previste dalla Legge n.
675/1996, deve rinunciare all’incarico quando lo
stesso risulta contrario a leggi o regolamenti
ovvero comporti l’espletamento di servizi
espressamente vietati dalle leggi vigenti ovvero
ancora possa ostacolare il normale svolgimento di
indagini di polizia giudiziaria.
Art. 14 L’investigatore privato non può accettare
l’incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza
sulle informazioni fornite da un vecchio Cliente
rischia di essere violata o quando la conoscenza
da parte dell’investigatore degli affari del
vecchio Cliente avvantaggerebbe il nuovo.
Art.
15 Le norme di cui sopra sono ugualmente
applicabili nel caso di esercizio della
professione in forma societaria suscettibile,
comunque, di far nascere uno dei conflitti di
interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14.
Art. 16 L’investigatore privato non può
utilizzare, per nessun motivo, le notizie
acquisite per il tramite del proprio ufficio, meno
che mai al fine di trarre per sé o per altri un
beneficio diretto od indiretto; la sua posizione
deve essere sempre improntata alla massima
correttezza e serietà professionale, soprattutto
quando la natura delle informazioni in suo
possesso è particolarmente delicata.
Titolo IV
Determinazione del compenso
Art. 17 L’investigatore privato è tenuto a
rispettare, nello stipulare i contratti di
prestazione professionale, i limiti tariffari
previsti dalle tabelle, debitamente affisse alla
visione del pubblico nella sede dell’Istituto,
approvate dalla Prefettura di competenza, al fine
di evitare forme di concorrenza sleale.
Art. 18 L’onorario richiesto dall’investigatore privato
deve essere illustrato al Cliente in tutte le sue
voci e deve essere equo e pienamente giustificato.
Art. 19 L’investigatore non deve concludere
patti con i quali il compenso sia riferibile al
risultato ottenuto; in particolare non deve
stipulare accordi con il Cliente che obbligano
quest'ultimo a riconoscere all’investigatore una
parte del risultato, sia esso somma di denaro o
qualsiasi altro bene o valore conseguito a
conclusione dell’attività investigativa.
Art.
20 Quando l’investigatore privato richiede il
versamento di un acconto sulle spese e/o sulle
tariffe applicate, questo non deve andare al di là
di una ragionevole stima dei prezzi legittimamente
praticati, in base al tariffario approvato dalla
competente Prefettura, e dei probabili esborsi
richiesti dalla natura dell’incarico
investigativo.
Art. 21 Non è assolutamente
ammesso dividere i compensi derivanti
dall’incarico investigativo con persone che non
siano anch'esse persone appartenenti alla
categoria professionale.
Art. 22 L’art. 21
non si applica per quanto riguarda le somme o
corrispettivi di qualsiasi natura versati da un
investigatore privato agli eredi di un collega
deceduto o a un collega che si sia ritirato nel
caso di suo subingresso, quale successore nelle
pratiche già seguite da tale collega.
Titolo V
Assicurazione per la responsabilità professionale
Art. 23 Non è obbligatorio ma sicuramente
auspicabile che, a garanzia dell’attività
esercitata, l’investigatore privato, oltre la
cauzione versata alla Prefettura di competenza al
momento del rilascio del titolo di polizia,
stipuli apposita assicurazione per la propria
responsabilità professionale entro i limiti
ragionevoli, tenuto conto della natura e della
portata dei rischi che si assume nel corso della
sua attività.
Titolo VI
Rapporti con la Prefettura e la Questura
territorialmente competente
Art. 24 L’investigatore privato deve esplicare
le attività per le quali ha ottenuto espressamente
l’autorizzazione di polizia, che è tenuto a
rinnovare annualmente, seguendo le direttive
impartitegli dalla Prefettura competente
territorialmente, attenendosi, altresì, alle leggi
vigenti in materia.
Art. 25 L’investigatore
privato, titolare della licenza ex art. 134
T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, è
tenuto a dirigere personalmente l’attività, per la
quale risponde nei confronti dei terzi e delle
Amministrazioni addette al suo controllo, non
potendo in alcun modo delegare nessuno a tali
compiti.
Art. 26 L’investigatore privato
deve, in particolare, annotare sul registro delle
operazioni giornaliere, la cui tenuta è
obbligatoria ai sensi dell’art. 135 T.U.L.P.S. e
del relativo Regolamento di esecuzione,
previamente vidimato dalla Autorità di Polizia
competente: A) il nome, la data e luogo di nascita
delle persone per le quali gli affari o le
operazioni sono compiute. B) la data e la specie
delle medesime, l’onorario convenuto e l’esito
dell’operazione. C) gli estremi del documento di
identità o di altro documento avente valore
equipollente.
Art. 27 Costituisce un dovere
dell’investigatore prestare la sua opera a favore
dell’Autorità di P.S. che ne faccia apposita
richiesta, aderendo, altresì, a tutte le istanze
dalla stessa rivoltegli anche ai fini del
controllo sull’attività dall’investigatore
privato.
Art. 28 L’investigatore privato
deve, prima di assumere personale addetto alla
collaborazione nell’esercizio dell’attività
professionale, provvedere a comunicare alla
Prefettura territorialmente competente i singoli
nominativi, la quale ne prenderà atto.
Art. 29 Il Questore è istituzionalmente preposto al
controllo operativo sul corretto esercizio
dell’attività dell’investigatore privato, il quale
è tenuto a prestare la massima collaborazione nel
caso di richieste ed ispezioni di controllo.
Titolo VII
Rapporti tra Investigatori Privati
Art. 30 Lo spirito di colleganza esige un
rapporto di fiducia tra gli investigatori privati
nell’interesse dei loro Clienti; esso non deve mai
porre gli interessi degli investigatori privati in
contrasto con quelli di giustizia, soprattutto
quando opera nell’esercizio dell’attività
investigativa per la difesa penale.
Art. 31 L’investigatore privato riconoscerà come colleghi
tutti gli investigatori che hanno ottenuto la
prescritta autorizzazione di polizia rilasciata
dalla Prefettura di competenza.
Art. 32 Data la natura estremamente delicata dell’attività
esercitata dall’investigatore privato, tutte le
comunicazioni tra i colleghi sono da considerarsi
confidenziali. Ciò significa che l’investigatore
privato non rileva le comunicazioni a terzi e non
trasmette copia della corrispondenza stessa al suo
Cliente; quando tali comunicazioni sono fatte per
iscritto devono portare, comunque, la dicitura
"confidenziale".
Art. 33 Nel caso in cui il
destinatario non sia in grado di dare alla
corrispondenza il carattere "confidenziale" sarà
tenuto a rinviarla al mittente senza rivelarne il
contenuto.
Art. 34 L’investigatore privato
non può richiedere un compenso o quant'altro ad un
suo collega né ad un terzo né accettare un
onorario per avere indirizzato o raccomandato un
cliente.
Art. 35 L’investigatore privato
non può, altresì, versare ad alcuno un compenso o
quant'altro quale contropartita per la
presentazione di un cliente.
Art. 36 L’investigatore privato non può assumere un
incarico investigativo od informativo se è a
conoscenza del fatto che il potenziale cliente è
già assistito professionalmente da un collega, a
meno che il committente (cliente) non lo sollevi
espressamente da tale obbligo nel mandato ovvero
che il collega comunichi di aver rinunciato al
servizio.
Art. 37 L’investigatore privato
nel caso in cui sostituisce un collega in un
servizio investigativo od informativo, deve
previamente dare comunicazione a quest'ultimo ed
essersi assicurato che sono state prese tutte le
disposizioni necessarie per il regolamento delle
spese e dei compensi dovuti al sostituito. Questo
obbligo non rende, tuttavia, l’investigatore
privato responsabile per il pagamento del compenso
al suo predecessore.
Art. 38 Se debbono
essere effettuati dei servizi urgenti
nell’interesse del Cliente, prima che possano
essere espletate le formalità previste dall’art.
37, l’investigatore privato ha il potere-dovere di
farlo a condizione però d'informare immediatamente
il collega che egli ha sostituito.
Art. 39 L’investigatore privato incaricato di affiancarsi
ad un collega in un determinato servizio deve
informare quest'ultimo. Le norme del suddetto
codice deontologico sono, avvenuta l’approvazione
da parte degli organi direttivi centrali,
immediatamente operative nei confronti dei singoli
associati alla Federpol, i quali sono tenuti al
loro rigoroso rispetto. In caso di inosservanza
delle disposizioni sopra elencate, gli associati
saranno sottoposti al procedimento disciplinare di
seguito indicato.
Procedimento disciplinare
Art. 40 I provvedimenti disciplinari che
possono essere adottati nei confronti degli
associati, in caso di violazione delle norme
comportamentali descritte nel presente codice
sono: A) Richiamo scritto: che consiste in un
richiamo in ordine alla violazione compiuta e
l’avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi.
B) Censura: consistente in una formale
dichiarazione della violazione e del conseguente
biasimo. C) Sospensione: ovvero l’inibizione, per
un tempo non inferiore a due mesi e non superiore
ad un anno dalla qualità di associato con la
relativa impossibilità di partecipare alle
attività sociali. D) Espulsione: consistente nella
perdita definitiva della qualità di associato e
nella conseguente cancellazione dal libro dei
soci.
Art. 41 E' possibile altresì
comminare la sospensione cautelare, la quale
costituisce un particolare strumento col quale
l’associato temporaneamente viene sospeso dalla
sua qualità, nel caso in cui lo stesso viene a
trovarsi nelle seguenti condizioni: 1) ricoverato
presso l’ospedale psichiatrico o in casa di
custodia o cura. 2) sottoposto all’applicazione di
una misura di sicurezza non detentiva di cui
all’art. 25 c.p. ovvero all’applicazione
provvisoria di una pena accessoria o di una misura
di sicurezza.
Art. 42 Può essere altresì
comminata la sospensione cautelare nel caso in cui
l’investigatore privato associato sia sottoposto a
sorveglianza speciale, ovvero sia destinatario di
un mandato od ordine di arresto.
Art. 43 Il
richiamo scritto può essere inflitto quando
l’investigatore privato associato, nel violare una
delle disposizioni del presente codice, dimostra
superficialità e negligenza tale, comunque, da non
arrecare danni a terzi (Cliente, collega o quant’altro).
Art. 44 La censura può essere determinata
nel caso di più violazioni che rientrano nel
richiamo scritto avvenute nel corso di due anni,
se di diversa specie, di un anno nel caso di
violazione della medesima specie.
Art. 45 La sospensione riguarda, invece, comportamenti
violativi delle norme del presente codice frutto
di attività dolosamente diretta ad arrecare ad
altri un ingiusto danno e/o arrecare a sé o ad
altri un indebito profitto o utilità.
Art. 46 L’espulsione può avvenire nei casi in cui
l’associato, oltre ad aver compiuto più atti
volutamente ed intenzionalmente violativi delle
disposizioni sopra riportate, adotti comportamenti
in aperto contrasto con i doveri di associato o
che comunque arrechino danno e pregiudizio
all’immagine della Federpol; può essere, altresì,
espulso l’associato nel caso in cui, a seguito di
comportamenti abusivi, gli venga revocata la
licenza di polizia dalla Prefettura
territorialmente competente.
La procedura amministrativa
Art. 47 Organo competente a decidere
l’applicazione delle sanzioni disciplinari del
Richiamo scritto e della Censura è il Consiglio
della Regione presso la quale risulta svolgere
l’attività l’investigatore privato sottoposto a
procedimento disciplinare; in sede di appello è
competente a decidere il Collegio dei Provibiri
insediato presso la sede della Federazione
Nazionale a Roma.
Art. 48 Organo competente
a decidere l’applicazione delle sanzioni
disciplinari della Sospensione (anche cautelare) e
della Espulsione è il Collegio dei Provibiri
insediato presso la sede della Federazione
Nazionale a Roma; in sede di appello, per i soli
casi di sospensione, potrà essere adito il
Consiglio Nazionale.
Art. 49 Le decisioni
prese e non appellate o confermate in sede di
appello sono definitive.
Art. 50 Il
procedimento disciplinare inizia o d'ufficio o su
istanza della parte interessata; non appena
perviene all’organo competente (Consiglio
Regionale o Collegio Probiviri), questi svolge una
sommaria istruttoria sui fatti per valutarne la
fondatezza e la rilevanza, nonché la propria
competenza a giudicare, informando
contestualmente, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, l’investigatore interessato.
Nel caso di conflitto di competenza, tra i
Consigli Regionali o con il Collegio dei
Probiviri, la decisione spetta al Consiglio
Nazionale, cui vengono trasmessi gli atti dagli
organi in contrasto, i quali danno avviso alla
parte interessata, la quale nei 10 giorni
successivi può far pervenire le sue osservazioni
ai fini della decisione sul conflitto.
Art. 51 L’organo adito può: 1.- archiviare la procedura,
qualora risulti infondata o irrilevante la
notizia. La rinuncia del denunciante non fa venir
meno il procedimento disciplinare; 2.- effettuare
l’istruttoria, acquisendo, laddove prodotte, sia
le argomentazioni addotte a giustificazione
dall’interessato, sia le informazioni anche presso
terzi sull’episodio in contestazione, sentendo lo
stesso associato, nel caso in cui ne faccia
espressa richiesta.
Art. 52 Al termine
della fase istruttoria, l’organo adito provvederà
in Camera di Consiglio ad emettere la decisione
di: archiviazione oppure di applicazione della
sanzione disciplinare, disponendo, altresì, il
grado della relativa sanzione.
Art. 53 Avverso la sanzione disciplinare irrogata, nei
casi in cui è ammesso, l’interessato può proporre
appello all’organo superiore competente, come
previsto dagli artt. 47 e 48 del presente codice,
entro e non oltre 30 giorni dalla data di
comunicazione della sanzione irrogata.
Art. 54 Il procedimento previsto per la decisione in
appello è identico a quello disposto per il
procedimento di primo grado.
Art. 55 La
Federpol, per il tramite dei suoi organi regionali
e nazionali, provvederà a comunicare alle
Prefetture di competenza, le sanzioni disciplinari
definitivamente irrogate ai propri associati, per
gli eventuali provvedimenti che le stesse vorranno
autonomamente assumere nei loro confronti.
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